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PROCESSO 10: Gestione Patrimonio di Vigilanza

Composizione del patrimonio di vigilanza


A. (+) Patrimonio di Base (Primario)
B. (+) Patrimonio Supplementare
C. (-) Elementi da dedurre


A. (+) Patrimonio di base
+ capitale versato(5);
+ le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
+ gli strumenti innovativi di capitale;
+ utile del periodo;
+ i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base.
- le azioni o quote di propria emissione in portafoglio;
- avviamento;
- le immobilizzazioni immateriali (6);
- le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
- le rettifiche di valore calcolate sul portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza(7);
- i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

B. (+) Patrimonio supplementare
+ le riserve da valutazione(8);
+ gli strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;
+ gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate;
+ le plusvalenze nette su partecipazioni;
+ i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare;
+ l’eventuale eccedenza delle rettifiche di valore nette complessive rispetto alle perdite attese (9);
+ vii) altri elementi positivi (10).
- le minusvalenze nette su partecipazioni;
- i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare;
- altri elementi negativi (11).

C. (-) Gli elementi di seguito indicati sono dedotti
per il 50 per cento dal patrimonio di base,e
per il 50 per cento dal patrimonio supplementare:
a) le partecipazioni in banche, società finanziarie, imprese di investimento, intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 TUB e società di gestione del risparmio (12) superiori al 10 per cento del capitale sociale dell’ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti (13);
b) le partecipazioni in imprese di assicurazione nonché le attività subordinate emesse dalle medesime imprese partecipate, se computate dall’emittente a fini patrimoniali;
c) le partecipazioni in titoli nominativi (14) di società di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni (15);
d) le partecipazioni in banche, società finanziarie, imprese di investimento, intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 TUB e società di gestione del risparmio (16) pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell’ente partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso banche e società finanziarie, diverse da quelli indicati al precedente punto a), anche se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare;