I criteri di valutazione dettati dallo IAS 38 per la maggior parte delle immobilizzazioni immateriali non differisce da quelli previsti dalla normativa italiana, con la rilevante eccezione dell’avviamento, che non si ammortizza più. Una significativa differenza è legata alla possibilità di iscrivere i beni immateriali per i quali esista un mercato attivo a un valore rivalutato, determinato con regolarità al fine di approssimare il fair value, le cui variazioni sono rilevate in una riserva di patrimonio netto. Lo stesso IAS 38 specifica che tale circostanza è poco comune, pertanto questa facoltà dovrebbe avere effetti contabili in un numero di casi limitati.
Notevoli cambiamenti emergono in relazione al divieto di iscrizione in bilancio di voci quali:
- i costi di impianto e di ampliamento;
- i costi di ricerca e pubblicità, a meno che non siano sorti a seguito di una business combination ;
- i costi di sviluppo che non soddisfano i requisiti dettati dallo IAS 38;
- i diritti di brevetto generati internamente, così come concessioni, licenze, marchi e diritti simili, se non protetti dalla legge o da un contratto.
Alla prima applicazione degli IAS-IFRS le voci elencate devono essere cancellate con una conseguente riduzione del patrimonio netto, con l’eccezione di quelle rilevate a seguito di business combination che devono essere riclassificate ad avviamento (se rilevato). I costi sostenuti negli esercizi successivi non possono essere capitalizzati e costituiscono componenti negative di reddito.