Devono essere applicati al bilancio intermedio gli stessi principi contabili applicati nella redazione del bilancio annuale, salvo che per i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell’ultimo bilancio che saranno riflessi nel successivo bilancio annuale.
In modo esplicito lo IAS 34 richiede che un’impresa deve usare gli stessi principi contabili nel corso dell’esercizio. Se viene presa la decisione di cambiare il principio contabile in corso d’anno, il cambiamento ha effetto retroattivo e, pertanto, i precedenti bilanci intermedi dell’esercizio vanno rideterminati.
I criteri per rilevare in un bilancio intermedio attività, passività, ricavi e costi devono essere gli stessi di quelli del bilancio annuale, in modo che la frequenza dei bilanci intermedi predisposti da un’impresa non incida sui dati annuali.
Alcune circostanze che meritano un’attenzione particolare sono le seguenti:
- i ricavi che sono realizzati stagionalmente, ciclicamente od occasionalmente nel corso dell’esercizio non possono essere anticipati o differiti a una data intermedia se l’anticipazione o il differimento non fossero ritenuti corretti nel bilancio dell’impresa alla fine dell’esercizio;
- i costi sostenuti in modo non uniforme durante un esercizio devono essere anticipati o differiti ai fini del bilancio intermedio se, e solo se, fosse ritenuto corretto anticipare o differire questo tipo di costo nel bilancio di fine esercizio; e
- la stima delle imposte del periodo deve essere riconosciuta sulla base della migliore stima della media annuale ponderata dell’aliquota fiscale attesa per l’intero esercizio.
Lo IAS 34 fornisce in appendice una guida in relazione ai principali criteri di rilevazione e valutazione in un bilancio intermedio di diverse tipologie di attività, passività, costi e ricavi.