I ripristini di valore sono trattati con modalità coerenti con quanto descritto precedentemente nei casi di identificazione di una perdita di valore. A ogni data di bilancio, l’impresa deve valutare se sono venute meno le ragioni che hanno portato in precedenza a una svalutazione per perdita di valore. In tali circostanze, il valore di recupero dell’attività deve essere rideterminato.
Il valore ripristinato non deve essere però superiore al valore che il bene avrebbe avuto laddove non fosse mai avvenuta alcuna svalutazione per perdita di valore. Ogni ulteriore incremento del valore del bene è una rivalutazione.
Il ripristino di valore è contabilizzato come un provento nel conto economico, a eccezione del ripristino di valore di un’attività rivalutata, nel qual caso va trattato come una rivalutazione secondo le disposizioni del relativo Principio contabile internazionale.
Una perdita di valore dell’avviamento già rilevata non può essere rettificata in un periodo successivo a meno che:
- la perdita di valore è stata causata da uno specifico fatto esterno di natura eccezionale e che, quindi, non si suppone si verifichi nuovamente; e
- si sono verificati successivi fatti esterni tali da annullare l’effetto di tale evento.