Le garanzie e gli impegni rientrano nell’ambito normativo dello IAS 37, al quale si aggiungono alcuni cenni all’interno dei principi IAS 32 e 39. In particolare, il principio 37 è dedicato ai criteri di contabilizzazione di “accantonamenti” e “attività o passività potenziali”.
La normativa richiede che ad accantonamenti e passività potenziali vengano applicate specifiche e distinte regole di trattamento, che rendono quindi necessario l’inquadramento dei crediti di firma tra le due citate fattispecie; in particolare:
- un accantonamento deve essere rilevato esclusivamente in presenza di un’obbligazione attuale (legale o implicita) che deriva da un evento passato, per la quale è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione, sempre che sia possibile effettuare una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione;
- una passività potenziale è un’obbligazione possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza verrà confermata solo dal verificarsi di uno o più accadimenti futuri incerti non totalmente sotto controllo dell’impresa. Poiché è possibile, ma non probabile, che l’obbligazione generi uscite di cassa in un momento futuro, la passività potenziale non va rilevata contabilmente ma occorre solamente darne informazione in nota integrativa. Qualora, invece, la fuoriuscita di risorse sia sia solo remota, non è richiesta né rilevazione contabile né informativa di dettaglio.
Lo IAS assume, quindi, come criterio discriminante per la rilevazione e il trattamento contabile di accantonamenti e passività potenziali la probabilità di accadimento degli eventi: i primi presuppongono una probabile fuoriuscita di risorse, mentre le seconde non implicano necessariamente una fuoriuscita di risorse, che è solo possibile.
Le fattispecie creditizie rilevanti ai fini della classificazione come “accantonamento” o “passività potenziale” sono costituite dai crediti di firma, in quanto obbligazioni economiche che possono trasformarsi in una futura fuoriuscita di risorse, e che possono assumere le forme tecniche indicate nelle attuali voci 10 e 20 “garanzie e impegni” del bilancio civilistico e in particolare: fideiussioni, avalli, accettazioni, lettere di credito, margini su linee di credito irrevocabili concesse, finanziamenti e depositi da effettuare.
In virtù delle definizioni fornite dallo IAS 37 si ritiene ragionevole applicare il concetto di accantonamento a tute le garanzie concesse dalla banca.
La rilevazione dell’accantonamento prevede l’iscrizione di un valore nel passivo, che deve rappresentare la migliore stima dell’esborso richiesto per adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio. La stima deve tener conto:
a. di rischi e incertezze legati all’indeterminabilità dell’ammontare e delle tempistiche delle fuoriuscite economiche;
b. di eventuali fatti futuri che abbiano una sufficiente evidenza oggettiva circa il loro verificarsi e che possano condizionare la consistenza delle fuoriuscite;
c. di un tasso di attualizzazione qualora si ritenga che l’elemento temporale possa produrre un effetto rilevante sul valore del denaro.
Gli accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di revisione del bilancio e rettificati per riflettere la miglior stima possibile dell’obbligazione. Nel caso in cui il verificarsi dell’evento non fosse più probabile si deve provvedere a stornare l’accantonamento.
Riprendendo più in dettaglio i concetti già enunciati in precedenza, la banca dovrà quindi rilevare un accantonamento qualora:
a. vi sia un’obbligazione attuale che nasce da un evento passato indipendentemente dal terzo contraente cui è dovuta l’obbligazione e dalle future azioni dell’impresa. Nel caso di garanzie e impegni, l’obbligazione attuale è costituita dal contratto di credito, bilaterale e oneroso che nasce da un evento passato, ovvero dalla sottoscrizione dello stesso tra i due contraenti, come atto conseguente alla concessione di un fido;
b. sarà probabile una fuoriuscita di risorse economiche per adempiere all’obbligazione. A fronte di una probabilità bassa sulla singola operazione, la valutazione della stessa avviene, in ogni caso, per portafogli di obbligazioni simili, per cui appare ragionevole supporre che la condizione di probabilità di fuoriuscita economica esista, in maggiore o minore misura per l’intero stock di crediti di firma;
c. può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare tale da rispecchiare la migliore stima dell’esborso richiesto per adempiere all’obbligazione, secondo le due differenti modalità di valutazione, ovvero:
- valutazione analitica, laddove vi sia un’elevata probabilità di default sul singolo credito di firma che apprezzi puntualmente i fattori di rischio evidenziati per ogni specifico rapporto. L’analisi effettuata sulle modalità di rilevazione e valutazione del “fondo rischi per garanzie rilasciate e impegni”, così come attualmente utilizzate, hanno mostrato una sostanziale compatibilità con le direttive del principio 37, per cui non si ritiene che la normativa IAS debba modificare le attuali prassi valutative di tipo specifico su garanzie e impegni;
- valutazione collettiva, qualora la probabilità di perdita si riscontri a livello di portafogli omogenei. Per analogia con quanto illustrato in precedenza a proposito dei crediti per cassa, le metodologie che verranno utilizzate per la valutazione collettiva delle garanzie rilasciate seguiranno le stesse linee guida, previa introduzione nel calcolo di un fattore di conversione del credito (FCC) utilizzato per convertire le poste fuori bilancio in equivalenti creditizi.
Verranno sottoposti a modalità analitica di valutazione i crediti di firma riferiti a posizioni in sofferenza, incaglio o ristrutturate, mentre saranno oggetto di valutazione collettiva i restanti rapporti.
Nel caso in cui siano stipulati crediti di firma con una controparte in bonis nei cui confronti non sia in essere alcun rapporto per cassa, queste fattispecie verranno assoggettate a valutazione collettiva.
Per quanto riguarda in particolare l’apprezzamento dell’elemento temporale nell’ambito della valutazione analitica, si ritiene che non si debba far luogo ad attualizzazione dell’importo stimato come perdita attesa, in quanto la definizione di una distribuzione temporale delle uscite di cassa dovute a escussione della garanzia e/o a default della controparte è difficilmente apprezzabile e, inoltre, in presenza di probabilità di default più elevate, l’uscita di risorse può in larga parte essere ricondotta a un evento che verosimilmente interverrà nel breve termine, rientrando quindi nelle logiche valutative dei rapporti “per cassa”.