Diversamente dai principi contabili italiani che nulla dicono a riguardo, lo IAS 20 indica quale debba essere il comportamento contabile nel caso di restituzione di un contributo pubblico, ovvero, si deve contabilizzare come una
revisione di una stima contabile.
Nel caso di restituzione di un contributo in conto esercizio, è necessario compensare tale restituzione con il ricavo differito non ancora ammortizzato, inoltre per la parte che residua o per l’intero ammontare, se non esistono ricavi differiti, si deve contabilizzare immediatamente un costo a conto economico.
Per il contributo in conto capitale si dovrà, invece, aumentare il valore iscritto del bene o ridurre il saldo dei ricavi differiti per un valore pari all’ammontare rimborsabile e l’ulteriore ammortamento che si sarebbe dovuto rilevare, nel caso in cui il contributo non ci fosse stato, deve essere rilevato subito come costo.
È necessario, infine, verificare il nuovo valore a cui il bene è stato iscritto per determinare se si è manifestata una riduzione permanente di valore.
Questo trattamento è applicabile anche in Italia poiché non contrasta con alcun principio generale e non vi sono disposizioni specifiche da parte dei principi contabili nazionali.
Indichiamo di seguito alcune forme di assistenza pubblica alle quali non si può associare un valore e che, quindi, non vanno ricomprese nel trattamento contabile riservato ai contributi pubblici. Sarà in ogni caso necessario indicarne la natura, l’ammontare e la durata fra le note di bilancio per evitare di avere una rappresentazione contabile fuorviante:
- consulenza gratuita, tecnica o di marketing;
- prestazione di garanzie;
- prestiti ad interessi zero o molto bassi.