Il trattamento contabile dei benefici successivi al rapporto di lavoro sarà determinato in base alla distinzione tra programmi a contributi definiti e programmi a benefici definiti.
Nell’ambito di programmi a contributi definiti, l’impresa versa dei contributi predeterminati a una entità distinta (un fondo) e non avrà un’obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi, se il fondo non dispone di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all’attività relativa svolta nell’esercizio corrente e in quelli precedenti.
I programmi a benefici definiti sono programmi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai programmi a contributi definiti. Essi includono sia piani formali sia pratiche informali che creano per l’impresa un’obbligazione, giuridica o implicita, a concedere benefici concordati per i dipendenti.
Per i programmi a contributi definiti (inclusi i piani pensionistici relativi a più datori di lavoro, i programmi previdenziali statali e i benefici assicurati laddove l’obbligazione giuridica o implicita di un’impresa è similare a quella derivante dai programmi a contributi definiti), l’impresa deve contabilizzare i contributi definiti in cambio della prestazione lavorativa resa nell’esercizio. Quando i contributi a un programma a contributi definiti non sono dovuti interamente entro dodici mesi dal termine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa, essi devono essere attualizzati.
Nell’ambito dei programmi a benefici definiti, l’importo contabilizzato deve essere pari al valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti alla data del bilancio (ovvero il valore attuale dei pagamenti futuri attesi dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti), rettificato di eventuali utili/perdite attuariali e degli eventuali costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate non ancora rilevate, meno il fair value alla data del bilancio delle attività a servizio del programma (se esistono) che serviranno a estinguere direttamente le obbligazioni.
Un’impresa deve utilizzare il Projected Unit Credit Method per determinare il valore attuale delle sue obbligazioni a benefici definiti. Le valutazioni devono essere determinate con scadenze regolari in modo che gli importi rilevati nel bilancio non differiscano significativamente dagli importi che sarebbero determinati alla data di bilancio. Le ipotesi attuariali devono essere obiettive e tra loro compatibili. Il tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni a benefici successivi deev essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato alla data del bilancio di titoli obbligazionari di imprese “corporate” primarie.
Nell’applicazione del principio su base continuativa, gli utili e le perdite attuariali sono l’effetto dell’esperienza (in termini di differenza tra le assunzioni attuariali e gli effettivi accadimenti) e del cambiamento di alcuni fenomeni alla base delle ipotesi attuariali.
Nel lungo termine, gli utili e le perdite attuariali possono compensarsi tra loro e, conseguentemente, all’impresa non è richiesto di rilevare immediatamente gli utili e le perdite attuariali. Il principio specifica che un’impresa deve rilevare contabilmente una parte dei suoi utili e delle perdite attuariali come provento o come costo se il valore totale netto degli utili e delle perdite attuariali non rilevate al termine del precedente esercizio eccedeva il maggiore tra il 10% del valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti a quella data e il 10% del fair value delle attività a servizio del programma alla stessa data. La parte degli utili e delle perdite che deve essere rilevata contabilmente è l’eccedenza di cui sopra divisa per la rimanente vita lavorativa media prevista dei dipendenti che partecipano a quel programma. È consentito, ma non richiesto, di contabilizzare gli utili e le perdite che ricadono nell’intervallo del 10% sopra descritto.
Lungo la vita di un programma a benefici definiti, la modifica dei benefici dovuti nell’ambito del programma comporterà un incremento o un decremento nell’obbligazione dovuta dall’impresa. In tal caso, si utilizza il termine costo per prestazioni passate per descrivere la variazione del valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti per i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate derivanti da una modifica al programma avvenuto nel periodo in corso. Tale costo relativo alle prestazioni di lavoro passate può essere sia positivo (nel caso in cui i benefici siano introdotti o migliorati) che negativo (quando i benefici esistenti vengono ridotti). Nella misura in cui i benefici sono acquisiti immediatamente dai dipendenti, in seguito alla modifica di un programma a benefici definiti, un’impresa deve rilevare immediatamente il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate. In alternativa, un’impresa deve rilevare contabilmente l’onere relativo alle prestazioni di lavoro passate con un criterio a quote costanti lungo il periodo medio fino al momento in cui i benefici saranno acquisiti.
Se il calcolo dell’importo da iscrivere in bilancio, come sopra definito, risulta essere un’attività, l’importo da contabilizzare deve essere limitato al totale delle perdite nette attuariali e del costo relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevate, più il valore attuale dei rimborsi ottenibili e delle riduzioni nei contributi futuri al programma. In ogni caso, l’applicazione di tale tetto nell’iscrizione dei valori dell’attivo non deve determinare la rilevazione di utili come sola conseguenza del differimento di perdite attuariali o dei costi relativi alle prestazioni di lavoro passate, né la rilevazione di perdite solo come conseguenza del differimento di utili attuariali.
Nell’ambito di un programma a benefici definiti, un’impresa deve rilevare come costo dell’esercizio i seguenti componenti:
a) il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (stima attuariale dei benefici guadagnati dal dipendente a fronte del servizio prestato nel periodo);
b) il costo per interessi passivi (l’incremento che il valore attuale di un’obbligazione a benefici definiti subisce in un esercizio per il fatto che la data di pagamento del beneficio è più vicina di un esercizio);
c) il rendimento atteso delle eventuali attività a servizio del programma e di ciascun eventuale diritto di rimborso;
d) gli utili e le perdite attuariali, nella misura in cui sono riconosciuti;
e) il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, nella misura in cui esso viene riconosciuto;
f) l’effetto di eventuali riduzioni o estinzioni del programma.
I criteri indicati nei punti precedenti sono stati introdotti nella revisione dello IAS 19 del 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999. Alla prima applicazione dello IAS 19 fu richiesto alle imprese di determinare la passività transitoria, ossia il valore attuale dell’obbligazione per i benefici successivi al rapporto di lavoro alla data di adozione del principio, al netto del fair value, alla stessa data, delle attività a servizio del programma meno l’eventuale costo relativo alle prestazioni di lavoro passate rilevate in periodi successivi. Nel caso in cui la passività transitoria fosse risultata superiore alla passività alla stessa data secondo i principi contabili adottati in precedenza dall’impresa, l’impresa poteva decidere di contabilizzare tale differenza:
- immediatamente in base alle disposizioni dello IAS 8, Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili; oppure
- con un criterio a quote costanti in un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di adozione (il periodo transitorio per effetto dell’ammortamento si sarebbe protratto fino al 2003).